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Statuto dell'Associazione
Art. 1 - Oggetto
L'Associazione "i Gaudenziani - Amici della Basilica di San Gaudenzio" è costituita per fini spirituali e culturali senza scopi di lucro. Essa ha come finalità la promozione dell'attività culturale, ricreativa e spirituale in qualunque forma realizzabile. Avvicinare la gente, soprattutto i giovani, al messaggio di fede e spiritualità che da S. Gaudenzio giunge a noi. Rivitalizzare l'interesse per la Basilica di San Gaudenzio e i luoghi legati al culto. Favorire l'aggregazione spontanea al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione dell'arte, della cultura e della musica come espressione di fede. Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, concerti, visite guidate per le quali si impegna nella preparazione di accompagnatori, corsi, seminari e ricerche al fine di raggiungere gli obiettivi culturali proposti. La promozione e la cura diretta e indiretta delle applicazioni multimediali, nonché ricerche, studi, bibliografie. Sviluppare in seno all'opinione pubblica una corrente che, con adeguate proposte, concorra a far conoscere la Basilica di San Gaudenzio dal punto di vista storico, religioso, culturale ed artistico. L'Associazione può dedicare attenzioni e spazi alla solidarietà con le iniziative che si riterranno idonee per rispondere alle esigenze della società, sia in forme di sostegno abituale agli emarginati che collaborando con altre istituzioni che perseguono tali finalità. L'Associazione potrà istituire adeguati servizi al fine di rendere effettivo l'oggetto suddescritto. Ogni altra attività culturale potrà essere praticata e sviluppata previa approvazione del Consiglio di Amministrazione senza che occorrano modifiche al presente Statuto. Art. 2 - Sede La sede dell'Associazione è in Via Gaudenzio Ferrari n. 20, Novara. Lo spostamento della sede all'interno del territorio comunale non costituisce modifica dello Statuto.Art. 3 - Soci I soci dell'Associazione possono essere Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari, Soci Sostenitori.Sono Soci Fondatori tutti coloro che danno vita all'Associazione. La loro appartenenza all'Associazione è a tempo indeterminato, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono Soci Onorari coloro che per particolari benemerenze verso l'Associazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione: hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono Soci Ordinari le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono l'attività con una quota libera più elevata dell'ordinaria, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Art. 4 - Diritti e obblighi dei Soci I Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni ed a ogni altra attività indetta dall'Associazione.I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, di versare nei tempi e modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti le attività, di osservare reciprocamente e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine. Art. 5 - Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità e quando in qualche modo si danneggi moralmente o materialmente l'Associazione. La morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio di Amministrazione.I Soci Fondatori non possono perdere la qualità di Socio per indegnità nemmeno a seguito di modifiche del presente Statuto. Art. 6 - Adesione Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione con la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.L'accettazione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione che può accogliere o respingere le domande di ammissione senza obbligo di motivazione. Art. 7 - Organi Sociali Gli organi sociali dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario, il Tesoriere, la Commissione Operativa, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.Art. 8 - Assemblea dei Soci La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto da inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data stabilita.L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria deve tenersi: a- una volta all'anno, non oltre il 31 marzo, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio. Delibera, infine, sugli argomenti posti all'ordine del giorno. b- ogni quattro anni, non oltre il 31 marzo, per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli organi istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto nel sub a. L'assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti, purché rappresentino non meno della metà di tutti i soci. Decide, infine, in grado di appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri: in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 (tre quinti) dei soci ed in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti. Per le assemblee a carattere elettivo valgono le stesse norme del comma precedente. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo successivo. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'assemblea, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova. Ad ogni socio è consentito avere una delega, solo ai soci fondatori è consentita la facoltà di avere due deleghe. Art. 9 - Presidente Il Presidente, a norma dello Statuto Sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Nei casi di assenza o di adempimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal membro più anziano presente nel Consiglio.Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a sei mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all'elezione di un Presidente. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle candidature presentate: nell'ipotesi di un'unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione. Art. 10 - Consiglio di Amministrazione L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo (o di Amministrazione) composto dal Presidente e da un numero di quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza ed a scrutinio segreto, di cui tre membri, sino a quando sarà possibile, devono essere eletti tra i soci fondatori.Il Consiglio dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Consiglio, nella sua prima riunione, nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente, con firma disgiunta del Segretario, Presidente o Tesoriere. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'Amministrazione sociale, compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente e congiuntamente al Responsabile di settore. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono, in casi particolari, essere riunite, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione: - esaminare le domande di ammissione ed accettare quelle di dimissioni; - compilare il Bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni dello stesso e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea; - stabilire le date delle Assemblee straordinarie e convocare quelle ordinarie, quando si reputi necessario e venga fatta richiesta dai Soci; - provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni; - decidere tutte le questioni che interessano il benessere dell'Associazione e dei Soci; - determinare le quote associative annuali. Art. 11 - Revisori dei Conti Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di tre revisori dei conti, di cui due effettivi e un supplente.Restano in carica quattro anni, sono rieleggibili, possono essere iscritti all'Associazione e devono essere in possesso di idoneo titolo professionale. Sono esclusi dall'incarico: i componenti il Consiglio di Amministrazione, i componenti il Collegio dei Probiviri, i Direttori Responsabili dei vari settori. Art. 12 - Collegio dei Probiviri L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni. Esso è composto da tre membri effettivi, tutti rieleggibili.Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere sulle controversie tra i Soci. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al Consiglio di Amministrazione. I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili entro trenta giorni o, in casi eccezionali, entro quaranta giorni. Nessun componente del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, può far parte del Collegio dei Probiviri. Art. 13 - Patrimonio ed entrate Allo stato attuale l'Associazione non possiede alcun bene patrimoniale. Le entrate possono essere costituite da: quote sociali; eventuali contributi da Enti pubblici o Società private; incassi di manifestazioni; eventuali donazioni e lasciti; qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.Art. 14 - Durata, scioglimento e liquidazione La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati, sia in prima sia in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri.In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio passerà all'Ente che il Vescovo di Novara vorrà designare per il suo impiego, nel modo più conforme agli ideali e alle finalità che questa Associazione aveva perseguito. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme generali previste dal Codice Civile. |